TESTO COORDINATO DELLA NUOVA NORMATIVA SULLA MEDIAZIONE

Dal 20 Settembre 2013 sarà in vigore la nuova normativa sulla mediazione obbligatoria, così come modificata dall’art. 82 della L. 09.08.2013 n. 90, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 20 Agosto 2013.

Ecco il testo aggiornato del Dlgs. 28/2010.

Sintesi delle principali novità introdotte:

Competenza territoriale L’istanza di mediazione deve essere presentata presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia.
Obbligatorietà dell’assistenza legale Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l’assistenza dell’avvocato.
Condizione di procedibilità Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall’avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione.
Ordine del giudice, mediazione delegata Il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l’esperimento del procedimento di mediazione.
Obbligatorietà di un primo incontro informativo Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento.
Gratuità del primo incontro  in caso di mancato accordo Nel caso di mancato accordo all’esito del primo incontro, nessun compenso – ad esclusione delle spese di avvio e notifica – è dovuto per l’organismo di mediazione.
Sanzione automatica per la mancata partecipazione al primo incontro di mediazione Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall’articolo 5 (condizione di procedibilità, ordine del giudice e clausola contrattuale), non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo,al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per giudizio.
Esecutività immediata dell’accordo in presenza degli avvocati Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocatol’accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico. In tutti gli altri casi l’accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell’ordine pubblico.
Trascrizione degli accordi che accertano l’usucapione Si devono rendere pubblici col mezzo della trascrizione gli accordi di mediazione che accertano l’usucapionecon la sottoscrizione del processo verbale autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
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