E’ quanto ha statuito il Tribunale di Firenze con ordinanza del 19 marzo 2014 in una controversia di natura condominiale ove il Giudice ha ritenuto esservi i presupposti per ordinare l’invio in mediazione ai sensi dell’art. 5, comma II, del D.lgs 28/2010.
L’ordinanza specifica che, affinché l’ordine del giudice possa ritenersi correttamente eseguito, 1) la mediazione si svolgersi con la presenza personale delle parti e 2) l’ordine del giudice di esperire la mediazione deve avere riguardo al tentativo di mediazione vero e proprio.
Ritenere che l’ordine del giudice sia osservato quando i difensori si rechino dal mediatore e, ricevuti i suoi chiarimenti su funzione e modalità della mediazione (chiarimenti per i quali i regolamenti degli organismi prevedono tutti un tempo molto limitato), possano dichiarare il rifiuto di procedere oltre, appare una conclusione irrazionale e inaccettabile.
Non avrebbe ragion d’essere una dilazione del processo civile per un adempimento burocratico del genere. La dilazione si giustifica solo quando una mediazione sia effettivamente svolta e vi sia stata data un’effettiva chance di raggiungimento dell’accordo alle parti. Pertanto occorre che sia svolta una vera e propria sessione di mediazione. Altrimenti, si porrebbe un ostacolo non giustificabile all’accesso alla giurisdizione.
E questo può avvenire solo con la presenza personale delle parti in quanto l’istituto della mediazione civile mira a riattivare la comunicazione tra i litiganti al fine di renderli in grado di verificare la possibilità di una soluzione concordata del conflitto: questo implica necessariamente che sia possibile una interazione immediata tra le parti di fronte al mediatore.
T- Firenze – mediazione- demandata- effettiva scarica il testo integrale dell’ordinanza.