La Sentenza del TAR Lazio n. 01351/2015, nel confermare la legittimità del nuovo modello di mediazione civile e commerciale, ha censurato la previsione normativa che contempla il pagamento delle spese di avvio del procedimento di 40,00 Euro, oltre IVA (art. 16, commi 2 e 9, del d.m. 180/2010), ravvisandone l’incompatibilità con l’art. 17, comma 5-ter, d.lgs. 28/2010, secondo cui, al primo incontro, nessun “compenso” è dovuto all’Organismo di mediazione in caso di mancato accordo.
Con riferimento a tale provvedimento ed alle comunicazioni successivamente pervenute dal Ministero della Giustizia, si rende noto all’utenza che le spese richieste da MCM Mediazione al momento del deposito della domanda di attivazione di una procedura di mediazione, e/o di adesione alla stessa procedura, non costituiscono alcun “compenso”, nè per l’organismo, né per il mediatore.
Tali spese sono finalizzate a coprire i costi di gestione amministrativa delle mediazioni quali:
- I costi per la predisposizione e spedizione delle comunicazioni alle controparti;
- I costi per la copia e lo scambio della documentazione allegata dalle parti;
- I costi per il rilascio e la spedizione dei verbali;
- I costi per la gestione di eventuali rinvii richiesti dalle parti;
- I costi per l’eventuale svolgimento del primo incontro on-line;
- I costi del personale amministrativo.
Pertanto, al fine di continuare ad erogare lo stesso servizio sopra menzionato, come disciplinato dal nostro Regolamento, il sottoscritto Organismo continuerà a richiedere un rimborso per “spese amministrative di segreteria” e “spese di notifica”, comunque quantificato nell’importo forfettario di:
- Le spese amministrative di segreteria sono di euro 48,80 (40 + iva): tali spese sono dovute sia per le parti attivanti che per le parti aderenti al primo incontro di mediazione.
- Le spese di notifica sono di € 7,50 per il servizio di notifica con raccomandata con ricevuta di ritorno, per ogni parte convocata: tali spese sono dovute dalla parte istante, ovvero dalla parte convenuta che intenda chiamare terzi in mediazione.
Ove le medesime parti intendano provvedere autonomamente alle attività di cui ai summenzionati punti 1. e 2., dovranno farne espressa richiesta all’Organismo al momento della presentazione della domanda di mediazione e/o del relativo atto di adesione. In tal caso le spese di notifica non saranno dovute, ferme restando le spese amministrative di segreteria per la gestione delle attività indicate nei punti 3. 4. e 5. .
Ogni ulteriore “spesa di mediazione” e/o “compenso” sarà comunque dovuto solo in caso di prosecuzione della mediazione oltre il primo incontro o in caso di conclusione dell’accordo di conciliazione in sede di primo incontro.
Pescara 02/02/2015
La Segreteria dell’Organismo