Con Ordinanza del 23.04.2016 del Tribunale di Vasto – Giudice Dott. Pasquale Fabrizio, è stata sanzionata la parte convenuta che, in un procedimento di mediazione demandata dal Giudice, ha rifiutato di proseguire la mediazione oltre il primo incontro.
Nella spiegata Ordinanza, l’On. Giudicante opera un chiarimento interpretativo “sull’individuazione dell’esatto ambito applicativo dell’art. 8, comma 4 bis, D. Lgs. n. 28/10, precisando che le conseguenze, anche di natura sanzionatoria, previste dalla citata norma non scattano soltanto nel caso di assenza ingiustificata della parte al primo incontro di mediazione, ma operano anche nel distinto ed ulteriore caso in cui la parte presente al primo incontro, esprimendosi negativamente sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione, non espliciti le ragioni di tale diniego ovvero adduca motivazioni ingiustificate“.
Prosegue il Giudice Pasquale, specificando nell’ordinanza come “Muovendo, dunque, dal principio per cui sono da considerarsi illegittime tutte quelle condotte contrarie alla ratio legis della mediazione e poste in essere dalle parti al solo scopo di eludere il dettato normativo, e facendo specifico riferimento alle determinazioni assunte dalle parti al termine del primo incontro, deve concludersi che, quando il rifiuto ingiustificato di dare seguito al procedimento di mediazione viene opposto dalla parte attrice/istante in mediazione, la condizione di procedibilità di cui all’art. 5, D. Lgs. n. 28/10 non può considerarsi soddisfatta“.
Relativamente poi all’individuazione delle ipotesi in cui può ritenersi integrato il giustificato motivo per la prosecuzione del tentativo di mediazione, viene specificato che “Occorre, peraltro, precisare che – ai fini dell’adozione dei provvedimenti innanzi richiamati – il rifiuto deve considerarsi non giustificato sia nel caso di mancanza di qualsiasi dichiarazione della parte sulla ragione del diniego a proseguire il procedimento di mediazione, sia nell’ipotesi in cui la parte deduca motivazioni inconsistenti o non pertinenti rispetto al merito della controversia“.
In sintesi i principi che si ricavano spiegata ordinanza sono i seguenti:
1) La condanna alla sanzione pecuniaria scatta anche quando una o entrambe le parti, al primo incontro, rifiutano di procedere nella fase di mediazione effettiva.
2) Quando il rifiuto è formulato dalla parte istante, ne può conseguire la più drastica conseguenza della improcedibilità della domanda.
3) Il mediatore ha l’obbligo di sollecitare la parte ad esplicitare le ragioni del proprio dissenso e, in ogni caso, di indicare a verbale se la parte si oppone alla verbalizzazione dei motivi del rifiuto.
Di seguito il Testo integrale dell’Ordinanza.