Il tentativo di mediazione è la procedura facilitata dal mediatore in cui le parti, assistite dai rispettivi avvocati, discutono in modo strutturato i termini della possibile risoluzione bonaria della controversia. Ha una percentuale di successo del 52%.
PRIMA FASE: Avvio della mediazione e contatti preliminari
La procedura si avvia con il deposito dell’istanza di mediazione presso la Segreteria di MCM Mediazione, utilizzando il modello predisposto ovvero una domanda scritta avente i medesimi contenuti. Entro 5 giorni dal deposito dell’istanza, MCM Mediazione nomina un mediatore dalla propria lista e convoca le parti presso una delle proprie sedi, ovvero presso altri locali ritenuti più idonei o convenienti.
Prima dell’incontro informativo. L’incontro informativo tra le parti, i rispettivi consulenti e il mediatore è preceduto da una fase di preparazione, durante la quale il mediatore e la Segreteria verificano la presenza dei requisiti posti a garanzia della migliore riuscita della mediazione. Questi elementi includono la disponibilità delle persone che dovranno sedere al tavolo della mediazione, la relativa capacità decisionale transattiva, la presentazione della documentazione rilevante e simili.
- Mancata partecipazione. Nel caso in cui la controparte non accetta l’invito a mediare, nessuna indennità è dovuta per il rilascio del verbale di mancata comparizione.
- Incontro informativo. Se la parte chiamata accetta l’invito a mediare, si procede con l’incontro preliminare tra le parti e il mediatore, anche in video conferenza, che di norma si svolge entro 30 giorni dal deposito dell’istanza, e ha lo scopo di verificare le concrete possibilità di successo del tentativo di conciliazione e, in caso positivo, di programmarne lo svolgimento.
- Esito negativo. Se anche solo una delle parti ravvisa la mancanza delle condizioni per il buon esito del tentativo, la procedura termina immediatamente, e nessun compenso – ad esclusione delle spese amministrative di segreteria e notifica – è dovuto per l’organismo di mediazione.
- Esito positivo. Si entra nella seconda fase relativa agli incontri di mediazione in senso stretto.
SECONDA FASE: Incontri di mediazione
Se le parti decidono di procedere con il tentativo, all’esito dell’incontro informativo, il mediatore entra subito nel vivo della procedura, alternando sessioni congiunte e riservate, per agevolare la possibile soluzione stragiudiziale della controversia. Diversamente, le parti e il mediatore possono programmare un incontro successivo, specie quando questo sia ritenuto utile o necessario al fine di compiere verifiche preliminari, produrre o scambiarsi documenti e, in generale, compiere di atti volti a favorire il buon esito della mediazione.
- Esito positivo. L’accordo raggiunto tra le parti, previa attestazione di non contrarietà a norme imperative o ordine pubblico ad opera dei legali delle parti stesse, ha valore di titolo esecutivo.
- Esito negativo. In caso di esito negativo il mediatore redige verbale di mancato accordo.
Il costo del tentativo di conciliazione, parametrato al valore della lite, è certo e predeterminato. MCM Mediazione, inoltre, prevede tariffe significativamente ridotte nel caso in cui la procedura termini negativamente all’esito dell’incontro informativo e di programmazione.
TERZA FASE (eventuale): Procedura arbitrale ordinaria o semplificata.
Se un accordo non viene raggiunto in mediazione, le parti possono autonomamente decidere di affidare il giudizio ad un arbitro di MCM Mediazione secondo la procedura di arbitrato semplificato, o ad un Collegio arbitrale secondo la procedura di arbitrato ordinario.
I costi della procedure arbitrali sono parametrati al valore della lite e inferiori a quelli prevalenti in Italia. L’importo, chiaro e predeterminato, consiste in un’unica voce forfettaria per parte, senza alcuna possibilità di aumento unilaterale da parte di Mediazione o degli arbitri.