Nella manovra bis è stato approvato un importante emendamento che sanziona la mancata partecipazione nei casi di mediazione obbligatoria. E’ quanto disciplinato dall’Art. 2 comma 35-sexies, prevedendo che all’articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, sia aggiunto, in fine, il seguente periodo:
“Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall’articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per giudizio”.