REGOLAMENTO PER IL TIROCINIO ASSISTITO
Art. 1
Il presente Regolamento disciplina il tirocinio assistito presso l’Organismo di mediazione “MCM Mediazione s.r.l.”, di seguito per brevità indicato con “Organismo”, in attuazione dell’art. 4, terzo comma, del D.M. 180/2010 così come modificato dal D.M. 145/2011.
Art. 2
Il tirocinio assistito è la specifica formazione pratica richiesta al mediatore nel biennio di aggiornamento, consistente nella partecipazione, sotto la guida dei mediatori per essi designati, ad almeno 20 casi di mediazione svolti presso Organismi di mediazione iscritti nell’apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia.
Art. 3
Il tirocinio è svolto con diligenza, riservatezza e nel rispetto delle norme del Regolamento di procedura e del codice etico dell’Organismo e delle normative vigenti.
Art. 4
Il tirocinio assistito non istituisce alcun rapporto di natura economica fra l’Organismo e il tirocinante e s’intende gratuito per entrambe le parti; non dà inoltre diritto ad alcun rimborso spese per il tirocinante.
Art. 5
Il responsabile dell’Organismo accoglierà le domande di ammissione al tirocinio assistito, tenendo conto del numero delle mediazioni trattate e del numero dei mediatori iscritti. Avranno priorità le domande presentate da mediatori già iscritti alla lista dell’Organismo. L’ammissione al tirocinio assistito è riservata ai richiedenti aventi i requisiti previsti dalla vigente normativa; il decadere anche di uno solo dei requisiti necessari per l’iscrizione nel registro dei Mediatori, comporta l’immediata interruzione del tirocinio assistito.
Art. 6
La domanda di ammissione al tirocinio assistito, redatta in conformità al modello disponibile sul sito www.mcmmediazione.com e presso la sede, è presentata al responsabile dell’Organismo. Ogni richiedente dovrà allegare alla domanda quanto in essa richiesto.
Art. 7
Il tirocinio assistito decorre dalla data del provvedimento di ammissione redatto dal responsabile dell’Organismo e s’interrompe, tra gli altri motivi, quando il tirocinante non si presenti, senza giustificato motivo, a una sessione di mediazione per la quale sia stato convocato. L’eventuale interruzione del tirocinio assistito viene annotata sul registro di cui all’art. 12.
Art. 8
I mediatori ammessi al tirocinio tengono apposito libretto di tirocinio, preventivamente numerato e vistato dal responsabile dell’Organismo. Al termine del tirocinio, o a seguito della sua interruzione, il tirocinante potrà richiedere alla segreteria dell’Organismo certificazione in carta semplice del numero di casi di mediazione a cui ha partecipato, riconsegnando il libretto di tirocinio alla segreteria dell’Organismo.
La segreteria, una volta visionato il libretto ed effettuati i necessari controlli, invierà la certificazione all’indirizzo email indicato nel libretto medesimo.
Art. 9
Il responsabile dell’Organismo e il mediatore designato valuteranno di volta in volta il numero di tirocinanti ammissibili alle singole sessioni di mediazione, considerando la capacità di accoglienza dei locali, il numero delle parti, le esigenze di riservatezza, gli argomenti trattati, le necessarie esigenze di concentrazione del mediatore e gli altri requisiti necessari al corretto svolgimento della sessione di mediazione.
Il mediatore incaricato del procedimento di mediazione non potrà rifiutarsi, se non per giustificato motivo da comunicarsi al Responsabile dell’Organismo e previo parere favorevole di questi, dallo svolgere il ruolo di tutor per i tirocinanti a lui assegnati. Il Tutor svolge la sua funzione a titolo gratuito.
Art. 10
Il tirocinante è ammesso alla sessione di mediazione previa sottoscrizione della dichiarazione di imparzialità, riservatezza, indipendenza e neutralità in merito alla mediazione alla quale assiste. Il tirocinante ha agli stessi obblighi di riservatezza del Mediatore in riferimento alle procedure alle quali è ammesso a partecipare.
Su valutazione del responsabile dell’Organismo e del mediatore designato la presenza dei tirocinanti durante le sessioni di mediazione potrà essere sottoposta al preventivo assenso delle parti, a maggior tutela delle loro esigenze di riservatezza.
Art. 11
Il responsabile dell’Organismo vigila sull’effettivo svolgimento del tirocinio da parte dei tirocinanti, esplicando i compiti di vigilanza con i mezzi da lui ritenuti più opportuni, anche per mezzo di supervisori da lui nominati. Il responsabile ha facoltà di accertare la veridicità delle annotazioni contenute nel libretto nei modi ritenuti più opportuni.
Art. 12
I mediatori ammessi al tirocinio assistito sono iscritti in apposito registro tenuto presso la sede dell’Organismo. Il registro del tirocinio contiene:
1) le generalità complete dei tirocinanti e i loro recapiti postali, telefonici ed email;
2) numero e data dell’incontro di mediazione cui ha partecipato e nome del mediatore incaricato;
3) materia oggetto del procedimento;
4) le date di inizio e termine del tirocinio;
5) l’annotazione dell’eventuale sospensione.
Art.13
I Mediatori iscritti presso l’Organismo sono tenuti a comunicare al Responsabile, ogni due anni decorrenti dalla data di iscrizione nell’Elenco dei Mediatori, l’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento mediante tirocinio. In mancanza di ciò, l’Organismo provvederà a darne comunicazione al Responsabile del Registro e, contestualmente, a cancellare l’interessato dall’Elenco dei Mediatori per mancanza del requisito prescritto dall’art. 4 D.M. 180/2010.