Il Ministero della Giustizia (circolare del 4 aprile 2011) ha ritenuto necessario dare specifica indicazione su alcuni profili problematici inerenti la corretta applicazione delle previsioni contenute nel D.Lgs.28/2010 nonché nel D.M. 180/2010. Si è innanzitutto evidenziato che non è corretto l’inserimento, nel regolamento di procedura degli Organismi di mediazione, di una previsione relativa alla possibilità di concludere il procedimento anche in assenza delle parti.
Il riferimento, nella circolare del Ministero, riguarda la possibilità di rilasciare una dichiarazione di conclusione del procedimento anche nel caso in cui l’incontro non abbia avuto luogo (perché la parte invitata non ha tempestivamente espresso la propria adesione ovvero ha comunicato espressamente di non volere aderire, e l’istante non voglia comunque dare corso alla mediazione).
Il Ministero è stato chiaro: l’inserimento di tale previsione nel regolamento di procedura di un organismo di mediazione non può che essere ritenuta in contrasto con la norma primaria (art.5 del d.lgs 28/2010) che esige che, per determinate materie, deve essere preliminarmente esperito il procedimento di mediazione. L’art. 5 D.Lgs 28/2010, infatti, postula che si compaia effettivamente dinanzi al mediatore designato, il quale nel caso in cui constati la mancata comparizione della parte invitata potrà redigere il verbale negativo del tentativo di conciliazione.
La mediazione obbligatoria è tale proprio in quanto deve essere esperita anche in caso di mancata adesione della parte invitata e non può, quindi, dirsi correttamente percorsa ove l’istante si sia rivolto ad un organismo di mediazione ed abbia rinunciato, a seguito della ricezione della comunicazione di mancata adesione della parte invitata, alla mediazione.
Ove, invece, si ritenesse legittima tale previsione regolamentare, si produrrebbe l’effetto, non consentito, di un aggiramento della previsione che ha imposto l’operatività della condizione di procedibilità per talune materie. In realtà, in tale caso, deve ritenersi che il rilascio da parte della segreteria di un organismo della dichiarazione di conclusione del procedimento non può assurgere ad atto valido ed efficace ai fini dell’assolvimento dell’onere di esperire previamente il tentativo di conciliazione; ciò, in quanto la mancata comparizione anche del solo istante, dinanzi al mediatore, impedisce di ritenere correttamente iniziato e proseguito il procedimento di mediazione.
In merito, poi, ai requisiti dei mediatori si è chiarito che, i requisiti di cui all’art. 4, co 3 lett. a), b) e c), D.M. 180/2010 (possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di laurea universitaria triennale ovvero, in alternativa, iscrizione a un ordine o collegio professionale; possesso di una specifica formazione e di uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all’articolo 18; possesso dei requisiti di onorabilità) possono essere attestati mediante autocertificazione (in applicazione analogica dell’art. 4, co 5 D.M. 180/2010 sui requisiti che devono possedere gli Organismi di mediazione al fine dell’iscrizione nel registro presso il Ministero della Giustizia).