Dimunite le indennità in caso di mediazione obbligatoria e mancata partecipazione.
Incrementata l’attività di vigilanza e la formazione di aggiornamento biennale.
CONSIGLIO DI STATO
Sezione Consultiva per gli Atti Normativi
Adunanza del 9 giugno 2011
N. della Sezione: 201102228
OGGETTO: Ministero della giustizia – Ufficio legislativo. Criteri e modalità di iscrizione, registro organismi di mediazione, elenco formatori per la mediazione, indennità spettanti agli organismi. modifiche dm 180/2010;
La Sezione
Vista la relazione 3322 del 20/05/2011 con la quale il Ministero della giustizia ufficio legislativo ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare consultivo in oggetto;
ESAMINATI gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Giancarlo Montedoro;
Premesso e considerato:
Con relazione pervenuta il 1 giugno 2011 il Ministero della giustizia ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento recante modifica al decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010 n. 180 sulla determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione, nonché sull’approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell’art. 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010. L’art. 16 del citato decreto legislativo prevede che “la formazione del registro e la sua revisione, l’iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, l’istituzione di separate sezioni del registro per la trattazione degli affari che richiedono specifiche competenze anche in materia di consumo ed internazionali, nonché la determinazione delle indennità spettanti agli organismi sono disciplinati con appositi decreti del Ministero della giustizia, di concerto, relativamente alla materia del consumo, con il Ministro dello sviluppo economico”.
Lo schema di regolamento risolve alcune delle criticità emerse in sede di prima applicazione della disciplina.
In particolare esso:
1) incrementa il supporto amministrativo dell’autorità di vigilanza sugli organismi di mediazione e sugli enti di formazione, così da consentirne l’effettività;
2) incrementa l’aggiornamento formativo biennale dei mediatori;
3) incrementa le facoltà regolamentari degli organismi di mediazione, così da consentirne l’idonea completezza, in specie imponendo ai predetti regolamenti criteri predeterminati per l’assegnazione degli affari di mediazione, che siano rispettosi della specifica competenza professionale del mediatore designato, desunta anche dalla tipologia della laurea in ipotesi posseduta;
4) risolve alcune criticità della disciplina delle indennità in specie contenendone i costi nelle ipotesi di mediazione obbligatoria e contumaciale;
5) proroga i termini per l’adeguamento dei mediatori e formatori di diritto ai requisiti della nuova normativa.
Come è noto, ma ciò non incide sulla legittimità delle modifiche regolamentari in esame, sul complesso della disciplina della mediazione il Tar del Lazio ha sollevato questione di costituzionalità sugli articoli 5, comma 1 e 16, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010, con riferimento agli articoli 24 e 77 della Cost.
In particolare lo schema di regolamento in esame, nelle more del giudizio di costituzionalità, si propone intanto di intervenire con l’intento di irrobustire la professionalità del mediatore.
Lo schema di regolamento merita parere favorevole con le seguenti osservazioni:
a) in relazione all’art. 3 – che modifica, integrandolo, l’art. 7 comma 5 del decreto del Ministro della Giustizia 18 ottobre 2010 n. 180 – alla lettera b) – che introduce la lettera e) al citato art. 7 , comma 5 – dopo la parola i criteri andrebbe opportunamente aggiunto l’aggettivo “inderogabili”;
b) in relazione all’art. 5 dello schema di regolamento – che modifica l’art. 16 del decreto del Ministro della Giustizia 18 ottobre 2010 n. 180 – pur dovendosi apprezzare l’innovazione introdotta alla lettera b) tesa a stimolare la professionalità dei mediatori , si valuti, sul piano dell’opportunità, se confermare la regola che rende possibile aumentare di un terzo e non di un quinto le indennità del mediatore in caso di successo della mediazione, in quanto ciò potrebbe tradursi in un obiettivo aumento dei costi sostenuti dai cittadini per il servizio in un periodo di crisi economica;
c) in relazione all’art. 5 lett. d) si valuti se per i primi due scaglioni della tabella A allegata al decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010 n. 180 – non sia più opportuno portare la riduzione ad euro quaranta.
Per il resto nulla da osservare.
P.Q.M.
Esprime parere favorevole con le osservazioni di cui in parte motiva.
L’ESTENSORE
Giancarlo Montedoro
IL PRESIDENTE
Giuseppe Faberi
IL SEGRETERIO
Massimo Meli