Il 15 giugno, il consiglio dei ministri ha varato il c.d. “Decreto del fare” che contiene disposizioni per il ripristino della mediazione obbligatoria.
Si tratta di una delle misure che dovrebbero aiutare il paese a uscire dalla crisi consentendo un taglio dei processi di circa un milione nei prossimi cinque anni.
Nel dettaglio le principali novità:
1) la procedura di mediazione si svolge solo a seguito del consenso delle parti raccolto in un incontro preliminare informativo e di programmazione (art. 8, comma 1);
2) solo lo svolgimento dell’incontro preliminare informativo è condizione di procedibilità (per le materie indicate) e deve svolgersi entro 30 giorni dal deposito dell’istanza a costi massimi molto contenuti (art. 17, comma 5 bis);
3) dalle materie per cui è previsto l’incontro di programmazione è stata esclusa la Rc auto;
4) il giudice può ordinare, e non solo invitare, in mediazione le parti;
5) ai fini dell’omologa, il verbale di accordo deve essere firmato da tutti gli avvocati che assistono le parti;
6) la durata massima dell’intera procedura è stata ridotta a 3 mesi;
7) gli avvocati sono mediatori di diritto.
In allegato il testo coordinato degli articoli del D.Lgs. 28/10 interessati.