L’inserimento nel contratto di una specifica clausola in materia di mediazione delle liti che possano insorgere è divenuto, per legge, un aspetto di fondamentale importanza. In assenza di una clausola che indichi chiaramente presso quale organismo si svolgerà la mediazione, infatti, ai sensi del D.Lgs. 28/2010 la scelta è rimessa alla parte che per prima deposita l’istanza di mediazione.
L’opzione aggiuntiva di esperire una procedura arbitrale amministrata dalla Camera Arbitrale di MCM Mediazione, in caso di fallimento della mediazione, garantisce inoltre al contraente di risolvere comunque e in modo definitivo la lite, in tempi certi e a costi contenuti. Infatti, scegliendo la Camera Arbitrale di MCM Mediazione si può andare ad individuare quale tipologia di arbitrato utilizzare per le eventuali future controversie, potendo conoscere in anticipo i costi fissi e predeterminati.
Infine, i nostri arbitri hanno un’esperienza difficilmente replicabile, essendo specializzati in tutti i settori del contenzioso.
Di seguito si riporta un modello di clausola di mediazione. Prima di inserire qualsivoglia clausola modello o modificare una esistente, è buona regola consultare comunque un avvocato di fiducia.
Clausola di mediazione
Tutte le controversie relative al presente contratto, comprese per esemplificazione quelle inerenti la sua stipula, interpretazione, esecuzione, validità, dovranno essere preliminarmente oggetto di un tentativo di mediazione in base al Regolamento di Mediazione di MCM Mediazione s.r.l., società iscritta presso il Ministero della giustizia al n. 323 del Registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, che le parti dichiarano di aver attentamente esaminato, recepito ed accettato con la sottoscrizione del presente contratto.
La sede della mediazione sarà Pescara (PE) – Piazza Unione n°4 (65127).