Regolamento

Regolamento di procedura MCM Mediazione

 

 

REGOLAMENTO DI PROCEDURA

MCM Mediazione

Art . 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle mediazioni amministrate dalla MCM Mediazione s.r.l. ( di seguito “Organismo” ) per la conciliazione delle controversie civili e commerciali di qualsiasi natura, relativi a diritti disponibili, che le parti vogliano risolvere in maniera collaborativa, in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e/o statutaria, di un obbligo di legge ovvero su invito del giudice o su iniziativa di parte.

2. Il presente regolamento si applica, in quanto compatibile, ai procedimenti di mediazione e conciliazione disciplinanti da leggi speciali.

3. La qualificazione dell’oggetto della controversia spetta alla parte che deposita la domanda di mediazione.

3 bis Il presente regolamento disciplina le procedure per l’assegnazione degli affari di mediazione secondo criteri inderogabili e rispettosi della specifica
competenza professionale del mediatore designato, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta, e dall’elenco delle materie di preferenza individuato dal mediatore all’atto di iscrizione nell’elenco dell’organismo.

Art. 2 – L’Organismo – Sede del procedimento

1. L’Organismo ha sede a Pescara ed opera in forma stabile anche nelle sedi accreditate e visibili sul sito www.mcmmediazione.com.

2. La sede dello svolgimento è derogabile con il consenso di tutte le parti, Mediatore e Responsabile dell’Organismo.

3. L’Organismo può operare anche mediante l’utilizzo di modalità telematiche ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 4, d.lgs. 28/2010.

4. Il Responsabile dell’Organismo è l’Amministratore Unico della Società o persona da questa delegata.

Art. 3 – Funzioni e designazione

1. Il mediatore è chiamato a svolgere la sua funzione improntando il proprio comportamento a probità e correttezza affinché il procedimento si svolga con imparzialità ed indipendenza.

2. Il mediatore assiste le parti nella ricerca di un accordo che esse reputino soddisfacente per la composizione della controversia. In nessun caso il mediatore svolge attività di consulenza sull’oggetto della controversia o sui contenuti dell’eventuale accordo, salvo verificare la sua conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico.

3. Il Responsabile dell’Organismo nomina il mediatore nel professionista ritenuto più idoneo per specifica competenza ed indipendenza in relazione al procedimento di cui si tratta escludendo la nomina del professionista che versi in una delle situazioni di cui all’art. 51 c.p.c. Il Mediatore può in ogni caso essere scelto su comune indicazione delle parti, tra quanti prestano la propria opera presso l’Organismo.

4. Al fine di garantire l’imparzialità nella prestazione del servizio, il Responsabile dell’Organismo provvede alla designazione del mediatore secondo criteri che tengano conto dell’oggetto e del valore della controversia. Il mediatore al momento dell’iscrizione nell’elenco indica le materie di preferenza. Il Responsabile dell’Organismo nomina il Mediatore, ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 28/2010, identificandolo nel professionista più idoneo per specifica competenza professionale, in relazione al procedimento di cui si tratta. La professionalità del mediatore è desunta anche dalla tipologia di laurea posseduta, in ossequio alle disposizioni di cui all’art. 7, comma 5, del decreto ministeriale 18 ottobre 2010, n. 180, così come modificato dal decreto 6 luglio 2011, n. 145.

4 bis Il Mediatore nominato può essere sostituito con altro mediatore, qualora la parte invitata al procedimento non aderisca, al fine della sola redazione del verbale negativo.

5. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, o in ogni altro caso in cui sia necessario e/o opportuno, il Responsabile dell’Organismo, anche su istanza del primo mediatore designato, può nominare uno o più mediatori ausiliari o uno o più co-mediatori. La nomina di mediatori ausiliari o di co-mediatori non comporta alcun aumento dell’indennità di mediazione.

6. I mediatori devono svolgere la loro attività nel rispetto del Codice Europeo di condotta per i mediatori (allegato al presente regolamento) e devono mantenere i livelli qualitativi richiesti dall’Organismo di Mediazione e dal DM180/2010 frequentando corsi di formazione e di aggiornamento secondo i tempi e le modalità individuati dall’Organismo stesso nel rispetto delle indicazioni ministeriali.

7. Il Responsabile dell’Organismo può sostituire il mediatore prima dell’incontro di mediazione con altro della propria lista di pari esperienza.

8. Il mediatore deve comunicare alla Segreteria, prontamente e non oltre due giorni dalla comunicazione l’accettazione dell’incarico.

9. Al momento dell’accettazione deve sottoscrivere un’apposita dichiarazione di indipendenza ed imparzialità dichiarando di aderire al Codice Europeo di condotta per i mediatori. La comunicazione di accettazione dell’incarico da parte del mediatore equivale a dichiarazione di insussistenza di motivi di incompatibilità.

10. Il mediatore non potrà svolgere in seguito del favore delle stesse parti, funzioni di consulente, difensore o arbitro per un periodo di 2 anni dal temine del procedimento.

11. Al mediatore é fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell’opera o del servizio; non può percepire compensi direttamente dalle parti.

12. Il mediatore deve informare immediatamente l’Organismo e le parti, delle vicende soggettive e di qualsiasi circostanza che possa influenzare la propria indipendenza, imparzialità e neutralità, anche se di fatto ciò potrebbe non influire sulla correttezza nei confronti delle parti. L’esistenza delle suddette vicende e circostanze non implica automaticamente l’inadeguatezza a svolgere il ruolo di mediatore, restando rimessa alla sola valutazione delle parti la richiesta di sostituzione del mediatore designato.

13. Le parti possono richiedere all’Organismo, in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore. In caso di accoglimento il Responsabile dell’Organismo nominerà un altro mediatore, delegando la Segreteria alla comunicazione alle parti e al precedente mediatore.

14. Il Responsabile dell’Organismo provvederà parimenti alla nomina di un altro mediatore, qualora quello già nominato rinunci all’incarico nel corso del procedimento, previa dichiarazione scritta e idoneamente motivata, che deve essere accettata dall’Organismo.

15. Quando l’istanza di sostituzione riguardi lo stesso Responsabile dell’Organismo che svolga funzioni di mediatore, su di essa decide il Consiglio dei Mediatori composto tra i tre membri più anziani che provvederà anche in ogni altro caso di incompatibilità del Responsabile dell’Organismo.

16. Salvo diverso accordo scritto tra le parti, il Mediatore non può svolgere la funzione di arbitro in un procedimento arbitrale connesso con la lite che costituisce oggetto della Mediazione.

17. L’organismo assicura gratuitamente, ai propri mediatori iscritti, il tirocinio assistito, come da combinato disposto degli artt. 4 e 8 del d.m. 180/2010 così come modificati dagli artt. 2 comma 1 lett. A) e 4 comma 1 del decreto del 6 luglio 2011, n. 145.

17 bis. Il criterio adottato dall’Organismo, nella nomina dei mediatori “tirocinanti”, è quello a rotazione, considerata la data d’iscrizione nel proprio elenco e fermo restando l’applicazione inderogabile del criterio di professionalità di cui al comma 3 dell’articolo 3 del presente regolamento .

Art. 4 – La Segreteria

1. La Segreteria dell’Organismo amministra il servizio di mediazione.

2. Gli operatori- liberi professionisti o dipendenti nominalmente individuati che si dichiarino disponibili a collaborare – devono essere ed apparire imparziali, non entrare nel merito della controversia e non svolgere attività di consulenza giuridica o di mediazione.

3. La Segreteria tiene un apposito fascicolo cartaceo per ogni procedimento di mediazione e un registro cartaceo e/o informatico di tutti i procedimenti di mediazione, con le annotazioni relative al numero d’ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l’oggetto della controversia, il mediatore designato, la durata del procedimento e il relativo esito.

4. Il fascicolo relativo ad ogni procedimento è conservato per i tre anni successivi alla chiusura della procedura.

5. La Segreteria:

· Riceve le istanze e verifica la conformità della domanda di mediazione ai requisiti formali previsti dal presente regolamento.

· Verifica l’avvenuta effettuazione del pagamento delle spese di avvio del procedimento, di notifica e delle spese di mediazione;

· Annota la domanda nell’apposito registro.

· Attende alle ulteriori incombenze che il presente regolamento le attribuisce.

6. La Segreteria nel più breve tempo possibile e con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione:

· Comunica alla parte istante: il nominativo del mediatore designato e la data e il luogo dell’incontro di mediazione;

· Comunica all’altra parte (o parti) : la domanda di mediazione , il nominativo del mediatore designato, la data ed il luogo dell’incontro di mediazione; formula l’invito a comunicare almeno cinque giorni prima della propria adesione a partecipare personalmente al procedimento ed a depositare- nel termine di tre giorni prima della data dell’incontro – una memoria scritta contenente documenti producibili e non secretati e/o informazioni ritenuti utili ai fini del procedimento; informa dei benefici fiscali previsti dagli artt. 17 e 20 del d.lgs. 28/10 e l’avverte che, in caso di mancata partecipazione senza giustificato motivo il giudice potrà desumerne argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’art. 116, sec. comma, c.p.c.

· ad entrambe le parti comunica che è obbligatoria la presenza del legale;

7. La parte istante può provvedere personalmente a comunicare all’altra parte e/o parti l’avvenuto deposito della domanda di mediazione: ciò non esimerà la Segreteria dall’effettuare le comunicazioni al punto 6.

8. Nell’ipotesi di domanda congiunta, le parti possono individuare insieme il nominativo del mediatore tra quelli inseriti nell’elenco ed indicarlo al momento del deposito dell’istanza: il Responsabile dell’Organismo provvederà alla sua nomina conformemente all’indicazione delle parti.

Art. 5 – La domanda di mediazione.

1. Il procedimento di mediazione si attiva attraverso il deposito di una domanda presso la Segreteria dell’Organismo MCM Mediazione s.r.l. in Pescara o presso una delle Sedi di cui all’art. 2 comma 1.

2. La domanda, redatta in carta semplice può essere predisposta utilizzando l’apposito modulo od anche in forma libera . La stessa può essere inviata con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione.

3. La domanda deve contenere:

· il nome dell’Organismo;

· i dati identificativi e recapiti delle parti e di loro eventuali rappresentanti e/o consulenti in modo da consentire le comunicazioni di cui all’art. 3 del presente regolamento;

· i dati identificativi di colui che, se necessario, parteciperà e rappresenterà la parte nel procedimento, con attestazione scritta del relativo potere;

· la descrizione dei fatti e delle questioni controverse e dell’oggetto della domanda;

· l’indicazione del valore della controversia determinato secondo i criteri dettati dal codice di procedura civile Per le liti di valore indeterminato , indeterminabile ovvero in caso di notevole disaccordo tra le parti sulla stima, l’Organismo decide il valore di riferimento e lo comunica alle parti.

La domanda può contenere:

· dati identificativi dei difensori, dei professionisti e/o delle persone di fiducia che assisteranno la parte nel procedimento;

· dichiarazione dell’istante di anticipare per intero i costi del procedimento, fatta salva la possibilità di diversa ripartizione delle spese successiva all’espletamento del procedimento;

– l’indicazione delle altre parti chiamate dall’istante alla mediazione.

4. Nei procedimenti attivati in ottemperanza di un ordine o di un invito giudiziale, ai sensi dell’art. 5 comma 3, d.lgs 28/2010 all’istanza deve essere allegato copia del provvedimento del giudice.

5. Nei procedimenti attivati in ottemperanza di obblighi derivanti da un atto negoziale o da una clausola contrattuale ai sensi dell’art. 5 comma 5, d.lgs 28/2010 all’istanza deve essere allegato copia dell’atto negoziale o della clausola di conciliazione.

6. Alla domanda può essere allegata tutta la documentazione che l’istante ritiene utile ai fini del procedimento di mediazione ma solo se ritiene che detti documenti possano essere conosciuti dall’altra parte.

7. Le parti possono depositare domande di mediazione congiunte o contestuali, ed anche nei confronti di più soggetti.

8. Il deposito della domanda di mediazione, nonché l’adesione alla stessa, costituiscono accettazione del presente regolamento, delle indennità di cui alla tabella allegata e commisurate al valore della lite e riconoscimento del relativo debito solidale tra le parti nei confronti dell’Organismo.

9. Ogni parte ha diritto di accesso agli atti del procedimento che l’Organismo è obbligato a custodire nell’apposito fascicolo debitamente registrato e numerato di cui all’art.3; sono escluse eventuali comunicazioni riservate al solo mediatore, tali espressamente qualificate dalle parti; i dati, comunque raccolti, sono trattati nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

10. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all’Organismo presso il quale é stata presentata la prima domanda, salvo diverso accordo delle parti, fermi rimanendo gli effetti conseguiti sulla prescrizione e sulla decadenza.

Art. 6 – Presenza delle parti e loro rappresentanza

1. Alle persone fisiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione personalmente. Le stesse devono farsi assistere da una o più persone di propria fiducia. La partecipazione per il tramite dei rappresentanti è consentita solo per gravi ed eccezionali motivi.

2. Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione tramite un rappresentante fornito di poteri per definire la controversia.

3. L’assistenza da parte di un avvocato è obbligatoria.

Art. 7 – Riservatezza

1. Il procedimento di mediazione é riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso dell’incontro non può essere registrato o verbalizzato. A tal fine tutti i soggetti presenti agli incontri di mediazione dovranno sottoscrivere un’apposita dichiarazione.

2. Il mediatore, le parti, la segreteria e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di mediazione.

3. Rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo il consenso della parte dichiarante o dalla quale provengano le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.

4. Le dichiarazioni e le informazioni apprese durante il procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato o proseguito dopo l’insuccesso della mediazione, salvo il consenso scritto della parte dichiarante o dalla quale provengano le informazioni.

5. Il Mediatore, gli addetti all’Organismo, i consulenti, i mediatori tirocinanti e chiunque altro abbia preso parte al procedimento non possono essere tenuti a testimoniare davanti all’autorità giudiziaria o di altra autorità sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza in relazione al procedimento di mediazione.

6. Le parti hanno diritto di accesso agli atti del procedimento di mediazione depositate in sessione comune e ciascuna parte ha diritto di accesso agli atti depositati nelle rispettive sessioni separate. Il mediatore e le parti concordano di volta in volta quali tra gli atti eventualmente pervenuti al di fuori delle sessioni private devono essere ritenuti riservati.

Art. 8 – Procedimento di mediazione e poteri del mediatore

1. Il procedimento di mediazione si svolge presso la sede dell’Organismo o nelle sedi di cui all’art.2

2. La sede del procedimento è derogabile con il consenso delle parti, del mediatore e del Responsabile dell’Organismo.

3. La data del primo incontro tra le parti ed il mediatore deve essere comunicata entro 15 giorni dal deposito della domanda di mediazione.

4. Il mediatore conduce il primo incontro informativo senza formalità di procedura, funzione dello stesso è quella di verificare la presenza di tutte le parti interessate alla controversia, illustrare le caratteristiche del procedimento ed i vantaggi della mediazione.

5. Nel corso del primo incontro informativo, qualora le parti, assistite dai rispettivi legali, decidano di non proseguire nel tentativo, il mediatore redige verbale e la procedura si considera conclusa senza ulteriori costi ad eccezione delle spese di avvio e di notifica.

Qualora nel corso del primo incontro informativo le parti, assistite dai rispettivi legali, decidano di proseguire nel tentativo di conciliazione, si apre la fase di mediazione vera e propria, e si applicheranno le tariffe relative alle spese di mediazione.

6. Solo in casi particolari e ove non sia possibile nominare uno o più mediatori ausiliari o un comediatore, il mediatore può individuare un consulente tecnico iscritto nell’albo dei consulenti e dei periti presso i tribunali, a condizione che entrambe le parti prestino il loro consenso impegnandosi a sostenerne gli oneri. Il compenso di detti tecnici ausiliari verrà liquidato dal Responsabile dell’Organismo ( o persona dallo stesso delegata) , su proposta del mediatore, e comunque in misura non superiore al 50% delle tabelle giudiziali riferite alle medesime attività. All’esperto si applicano le disposizioni del presente regolamento che riguardano i casi di incompatibilità e l’imparzialità del mediatore, nonché le regole di riservatezza.

7. Il Mediatore formula la “proposta di conciliazione “ di cui all’art. 11 , comma 1 del d.lgs. n. 28/2010 se le parti presenti (in posizione contrapposta) ne fanno richiesta, o qualora lo stesso lo ritenga opportuno.

8. La proposta di mediazione può provenire anche da Mediatore diverso da colui che ha condotto il procedimento, nominato dal Responsabile, sulla base delle sole informazioni che le parti intendono offrirgli.

9. In caso di mancata adesione di tutte le controparti il mediatore non può formulare la proposta.

10. Quando la conciliazione è condizione di procedibilità, prima di formulare la proposta, il mediatore deve informare le parti che se il provvedimento che definisce il giudizio:

a) corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice escluderà la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condannerà al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, ivi compresi i compensi dovuti al mediatore e all’esperto eventualmente nominato, nonché al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di un’ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto;

b) non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l’indennità’ corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all’esperto eventualmente nominato.

11. Il mediatore nella formulazione della sua proposta é tenuto al rispetto dell’ordine pubblico e delle norme imperative. Salvo diverso accordo delle parti, in nessun caso la proposta può contenere riferimenti alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento, ad eccezione degli elementi risultanti dai documenti depositati e noti a tutte le parti del procedimento.

12. La Segreteria comunica alle parti per iscritto e in una forma comprovante l’avvenuta ricezione, la proposta formulata dal conciliatore, invitandole a far pervenire presso la Segreteria per iscritto ed entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione, l’accettazione o il rifiuto della proposta, precisando che la mancanza di risposta nel termine indicato equivale a rifiuto della proposta medesima.

Art. 9 – Conclusioni del procedimento di mediazione

1. La Mediazione si considera conclusa:

a) nel caso di mancata partecipazione di una o più parti;

b) ad esito del primo incontro informativo, qualora le parti decidano di non proseguire nel tentativo;

b) quando le parti raggiungono un accordo;

c) quando le parti non aderiscono alla proposta formulata dal mediatore;

d) quando il mediatore non ritiene utile proseguire il procedimento;

e) decorsi tre mesi dalla proposizione della domanda di mediazione, salvo diverso accordo delle parti.

2. Se è raggiunto un accordo il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell’accordo. Se vi è proposta e tutte le parti vi aderiscono, il mediatore forma processo verbale. Il verbale è sottoscritto obbligatoriamente dalle parti e dal mediatore, che ne certifica l’autografia o la impossibilità a sottoscrivere. Di norma, è sottoscritto dagli avvocati delle parti che attestano la non contrarietà a norme imperative o all’ordine pubblico.

3. L’accordo raggiunto può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.

4. Se la conciliazione non riesce il mediatore redige verbale, contenente la proposta se è stata formulata, e solo eventualmente le ragioni del mancato accordo. Il verbale è sottoscritto obbligatoriamente dalle parti presenti e dal mediatore che ne certifica l’autografia o la impossibilità a sottoscrivere, ed eventualmente dai rispettivi legali delle parti.

5. Se la conciliazione non riesce per mancata partecipazione di una delle parti al procedimento, il mediatore ne dà atto nel verbale di mancata conciliazione, che viene rilasciato dalla Segreteria dell’organismo gratuitamente.

6. L’originale del verbale è depositato presso la segreteria dell’Organismo ed una copia sarà rilasciata, su richiesta, a ciascuna delle parti.

7. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di € 50.000,00, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente. Inoltre, in caso di successo della mediazione entrambe le parti beneficiano di un credito d’imposta sulle indennità fino a concorrenza di € 500. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d’imposta è ridotto della metà.

8. Tutti gli oneri fiscali derivanti dall’accordo raggiunto sono assolti dalle parti.

9. Al termine di ogni procedura di mediazione a ciascuna parte viene consegnata la scheda di valutazione del servizio, allegate al presente regolamento, da trasmettere al responsabile del registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia.

Art. 10 – Durata del procedimento

Il procedimento di mediazione non può avere durata superiore a tre mesi a far data dal deposito della domanda di mediazione o dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della stessa.

Art. 11 – Responsabilità dell’Organismo

1. Né l’Organismo né il mediatore né i loro assistenti o collaboratori sono responsabili di atti o omissione riguardanti la preparazione , lo svolgimento o la conclusione della Mediazione, tranne nel caso di dolo o colpa grave.

2. Qualora sussista la necessità di interrompere i termini di prescrizione e/o decadenza ai sensi dell’art.5 comma 6 del D.L.vo 28/2010, la parte si assume l’onere di provvedere direttamente alla comunicazione di cui all’art.3 del presente regolamento a prescindere dalla relativa attività di segreteria.

3. L’Organismo non può essere ritenuto responsabile di eventuali decadenze o prescrizioni intervenute per la mancata effettuazione delle comunicazioni di cui all’art.3 citato nel termine utile a fini interruttivi.

Art. 12 – Responsabilità delle parti

E’ di competenza esclusiva delle parti

· l’assoggettabilità della controversia alla procedura di Mediazione, eventuali esclusioni preclusioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all’atto del deposito dell’istanza

· le indicazioni circa l’oggetto e le ragioni della pretesa contenute nell’istanza di mediazione;

· l’individuazione dei soggetti che devono partecipare alla Mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario , in caso cui le parti intendono esercitare l’azione giudiziaria nelle materie per le quali la Mediazione è prevista come condizione di procedibilità

· l’indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazione;

· la determinazione del valore della controversia;

· forma ed il contenuto dell’atto di delega al proprio rappresentante;

· le dichiarazioni in merito a gratuito patrocinio, alla non esistenza di più domande relative alla stessa controversia ed ogni altra dichiarazione che venga fornita all’Organismo al Mediatore dal deposito della istanza alla conclusione della procedura.

Art. 13 – Sospensione e cancellazione dal Registro

1. I procedimenti di mediazione in corso al momento in cui l’Organismo eventualmente incorra nella sanzione della cancellazione dal registro ai sensi dell’art. 10 del decreto n. 180/2010, sono sospesi e possono continuare dinanzi ad altro organismo scelto dalle parti, ove il regolamento di procedura di quest’ultimo lo consenta.

2. Se l’Organismo incorre nella sanzione della sospensione di cui al medesimo articolo 10 del decreto n. 180/2010, si trova pronta soluzione del problema in accordo tra le parti presenti ed il Mediatore incaricato. Ma se la sospensione è irrogata per un termine superiore ai 3 mesi, ovvero quando il tempo residuo previsto ex lege per il singolo procedimento non ne consenta la definizione a giudizio del Mediatore incaricato, si applica il precedente comma 1.

3. L’Organismo accoglie e continua i procedimenti di mediazione sospesi presso altri organismi eventualmente incorsi nelle predette sanzioni, a condizione che il tempo residuo del termine ex lege ne consenta la definizione, previo rinnovo di ogni atto di procedura.

4. Il Responsabile dell’Organismo avvisa prontamente le parti di ogni grave sanzione nella quale eventualmente incorre l’Organismo medesimo. L’avviso è sempre dovuto nel caso in cui la sanzione corrisponda alla cancellazione dal registro degli enti abilitati ovvero ad una sospensione superiore a giorni 10 ed è comunicato con modalità che ne assicurano la ricezione. In ogni caso, alcun atto dei procedimenti può compiersi nel periodo di sospensione.

Art. 14 – Spese per la procedura

1.L’indennità comprende le spese di avvio del procedimento, le spese di notifica e le spese di mediazione.

2. Per le spese di avvio del procedimento, l’istante versa all’Organismo la somma di euro 40,00(quaranta/00) + Iva al momento del deposito della domanda e la parte chiamata alla mediazione versa pari importo al momento della sua adesione al procedimento.

3. Le spese di notifica sono dovute unicamente dalla parte istante e sono di € 7,50 per il servizio di notifica con raccomandata con ricevuta di ritorno, per ogni parte convocata.

4. Qualora le parti, all’esito del primo incontro informativo, decidano di non proseguire nel tentativo di mediazione, il mediatore redige verbale di mancata conciliazione e nessun compenso è dovuto dalle parti, ad eccezione delle spese di avvio e di notifica.

4. Le spese di mediazione sono corrisposte all’Organismo secondo l’importo indicato nell’allegata tabella delle indennità, ai sensi dell’articolo 16 del D.M. 18 ottobre 2010, n. 180; ciascuna parte versa la metà delle spese di mediazione dovute, calcolata secondo il valore della domanda, successivamente al primo incontro informativo.

5. Il saldo è versato, nella misura stabilita dal medesimo Tariffario con gli eventuali aumenti e delle riduzioni di legge, all’atto della conclusione del procedimento, ed è condizione per il rilascio del verbale di mediazione. In caso di inadempimento il Responsabile dell’Organismo, su segnalazione della Segreteria o del mediatore, sospende il procedimento. Nelle materie di cui all’ art. 5, comma 1 del D. Lgs. 28/2010, l’ organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.

5. Le spese di mediazione indicate nell’allegata tabella delle indennità, comprendono l’onorario del mediatore per l’intero procedimento di mediazione e sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento ex art. 16 comma 11 D.M. 180/2010, anche nell’eventualità di abbandono del procedimento.

6. Quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione si presenta, il verbale di mancata conciliazione per assenza è rilasciato gratuitamente dalla Segreteria dell’Organismo.

7. Quando nel corso del procedimento, le parti amplino l’oggetto dello stesso, aumentandone il valore in misura tale che esso esorbita dallo scaglione del Tariffario individuato al momento della domanda originaria, il Mediatore lo comunica al Responsabile dell’Organismo che propone la variazione dell’indennità complessiva, in relazione al nuovo scaglione raggiunto. Se le parti non accettano per iscritto la proposta, e non integrano di conseguenza le somme già versate, il Mediatore porta a termine il procedimento soltanto per la domanda originaria

8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l’organismo decide il valore di riferimento sino al limite di euro 250.000 e lo comunica alle parti. In ogni caso se all’ esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l’ importo dell’ indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

Art. 15 – Eventuali aumenti delle indennità

1. In base alla legge applicabile, l’indennità di mediazione per ciascuno scaglione di riferimento è aumentata:

  • del 25% nel caso in cui  il tentativo di mediazione abbia successo;
  • del 20% in caso di importanza, complessità o difficoltà della procedura. Si considerano tali le Mediazioni con una o più delle seguenti caratteristiche: svolgimento di più di tre incontri di mediazione, richiesta di nomina di un CTU, studio da parte del mediatore di documentazione complessivamente superiore a 50 pagine, coinvolgimento di più di cinque parti, uso anche parziale di una lingua straniera;
  • del 20% nel caso di formulazione della proposta del mediatore.

 

Art. 16 – Indennità per i non abbienti

1. Quando la mediazione sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale, e una o tutte le parti siano in possesso delle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 76 (L) del T.U. Delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, la parte interessata é esonerata dal pagamento dell’indennità spettante all’Organismo. A tal fine la parte é tenuta a depositare, presso l’Organismo, apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, la cui sottoscrizione è autenticata dai modi di legge, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l’Organismo lo richiede, la documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato.

2. Nel caso in cui una sola delle parti abbia diritto al patrocinio a spese dello Stato, il mediatore riceverà regolarmente l’indennità relativa alle parti che non risultino ammesse al beneficio.

Art. 17 – Registro ammissione gratuito patrocinio

1. L’Organismo tiene un Registro, anche su solo supporto informatico, sul quale annota i procedimenti in cui una o più parti sono state esonerate dal pagamento dell’indennità di mediazione ai sensi dell’art.17 comma5 del D.L.vo 28/2010.

2. Il Registro contiene il riferimento al numero del procedimento, il nominativo del Mediatore, l’esito della mediazione, l’importo dell’indennità riscossa e/o che sarebbe spettata per l’attività svolta.

Art. 18 – Rinvii

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicano alla procedura gestita dall’Organismo la disposizione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, al decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n.180. Sono allegati al presente Regolamento.