È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 25 agosto 2011, il decreto del Ministero della Giustizia 6 luglio 2011 n. 145, recante modifiche al DM 18 ottobre 2010 n. 180 in materia di mediazione. Il provvedimento è entrato in vigore dal 26 agosto 2011.
Tra le innovazioni principali contenute in tale regolamento, una delle modifiche più importanti attiene alla previsione di un tirocinio assistito obbligatorio per i mediatori. Mediante la modifica apportata all’art. 4, co. 3, lett. b), del D.M. 180/2010, viene ora richiesta, oltre ad una specifica formazione ed aggiornamento almeno biennale del mediatore, anche la partecipazione del medesimo, in forma di tirocinio assistito, ad almeno venti casi di mediazione svolti presso gli Organismi iscritti al registro tenuto presso il Ministero di giustizia.
A tal fine, viene previsto, mediante l’inserimento del nuovo comma 4 all’art. 8 del DM citato, l’obbligo a carico degli Organismi di mediazione di disciplinare il tirocinio assistito nel proprio regolamento, garantendolo ai mediatori in forma gratuita (art. 4 del DM 145/2011).
Per quanto riguarda i mediatori già abilitati, (ai sensi della normativa sulla mediazione societaria di cui al D.M. 222/2004), viene esteso a 12 mesi dalla data di entrata in vigore del D.M. 180/2010 il periodo di tempo entro il quale acquisire i requisiti formativi previsti per l’esercizio della mediazione o, in alternativa, attestare di aver svolto almeno 20 procedure di mediazione, conciliazione o negoziazione volontaria e paritetica, in qualsiasi materia, di cui almeno cinque concluse con successo anche parziale.
Quanto ai criteri per la nomina dei singoli mediatori nelle diverse procedure, viene ora specificato che il regolamento degli stessi organismi dovrà sempre prevedere criteri inderogabili e predeterminati, che siano rispettosi della specifica competenza professionale del mediatore designato, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria da essi posseduta.
Viene inoltre modificato l’art. 7, comma 5 del DM 180/2010, sul regolamento di procedura degli organismi di mediazione (art. 3 del DM 145/2011). Il regolamento di ogni organismo deve in ogni caso prevedere, nei casi di mediazione obbligatoria (art. 5, comma 1 del DLgs. 28/2010) lo svolgimento dell’incontro da parte del mediatore, anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione. La segreteria dell’Organismo può infatti rilasciare l’attestato di conclusione del procedimento solo all’esito del verbale di mancata partecipazione della stessa parte chiamata e del mancato accordo.
Vengono fissati, infine, nuovi criteri di determinazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 28/2010, per cui l’importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della tabella A allegata al decreto viene così aggiornato:
a) nelle materie di cui all’arti. 5, co. 1, del D.Lgs. 180/2010 (mediazione obbligatoria), deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni e della metà per i restanti.
b) quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione partecipa al procedimento deve essere ridotto a 40 euro per il primo scaglione e a 50 euro per tutti gli altri scaglioni.
c) se la mediazione si chiude con un verbale di accordo, deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto.
Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l’organismo deciderà il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000 comunicandolo alle parti. In ogni caso, se all’esito del procedimento di mediazione il valore della controversia dovesse risultare diverso da quello dichiarato dalle parti, l’importo dell’indennità sarà comunque dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.