il TAR Lazio, I Sezione, con ordinanza n° 3202 del 12 aprile 2011, ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 24 e 77 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5 del D. Lgs. n. 28 del 2010.
La questione di legittimità costituzionale riguarda, in particolare:
l’art. 5 del D. Lgs. n. 28 del 2010 comma 1, primo periodo (che introduce a carico di chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa alle controversie nelle materie espressamente elencate l’obbligo del previo esperimento del procedimento di mediazione);
l’art. 5 del D. Lgs. n. 28 del 2010 comma 1,secondo periodo (che prevede che l’esperimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale);
l’art. 5 del D. Lgs. n. 28 del 2010 comma 1, terzo periodo (che dispone che l’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto o rilevata d’ufficio dal giudice).
Inoltre, ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 24 e 77 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 16 del D. Lgs. n. 28 del 2010, comma 1, laddove dispone che abilitati a costituire organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire il procedimento di mediazione sono gli enti pubblici e privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza.
In attesa della pronuncia della Corte Costituzionale, cui sono stati rimessi gli atti, bisognerà comunque esperire il procedimento di mediazione che, nelle materie indicate dall’art. 5 d.lgs. 28/2010, costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale.