Tribunale di Firenze: mediazione con la presenza personale obbligatoria delle parti

E’ quanto ha statuito il Tribunale di Firenze con ordinanza del 19 marzo 2014 in una controversia di natura condominiale ove il Giudice ha ritenuto esservi i presupposti per ordinare l’invio in mediazione ai sensi dell’art. 5, comma II, del D.lgs 28/2010.
L’ordinanza specifica che, affinché l’ordine del giudice possa ritenersi correttamente eseguito, 1) la mediazione si svolgersi con la presenza personale delle parti e 2) l’ordine del giudice di esperire la mediazione deve avere riguardo al tentativo di mediazione vero e proprio.
Ritenere che l’ordine del giudice sia osservato quando i difensori si rechino dal mediatore e, ricevuti i suoi chiarimenti su funzione e modalità della mediazione (chiarimenti per i quali i regolamenti degli organismi prevedono tutti un tempo molto limitato), possano dichiarare il rifiuto di procedere oltre, appare una conclusione irrazionale e inaccettabile.
Non avrebbe ragion d’essere una dilazione del processo civile per un adempimento burocratico del genere. La dilazione si giustifica solo quando una mediazione sia effettivamente svolta e vi sia stata data un’effettiva chance di raggiungimento dell’accordo alle parti. Pertanto occorre che sia svolta una vera e propria sessione di mediazione. Altrimenti, si porrebbe un ostacolo non giustificabile all’accesso alla giurisdizione.
E questo può avvenire solo con la presenza personale delle parti in quanto l’istituto della mediazione civile mira a riattivare la comunicazione tra i litiganti al fine di renderli in grado di verificare la possibilità di una soluzione concordata del conflitto: questo implica necessariamente che sia possibile una interazione immediata tra le parti di fronte al mediatore.

T- Firenze – mediazione- demandata- effettiva scarica il testo integrale dell’ordinanza.

Questa voce è stata pubblicata in Senza categoria. Contrassegna il permalink.